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ARGOMENTI CORRELATI

 

STATUTO INTERNO

STATUTO DIOCESANO

STATUTO INTERNO DEL 1869 ( NON PIU' IN VIGORE )

ISCRIZIONI

PROCESSIONI PRESCRITTE

 
STATUTO INTERNO
INDICE
Messaggio del Priore Capo I°:

Nota ascritti

Capo II°:

Funzioni d’obbligo

Capo III°:

 Funzioni facoltative

Capo IV°:

 Norme per gli accompagni funebri

Capo V°:

Rapporti con il Santuario di Canneto

Capo VI°:

 La Confraternita e internet

Capo VII°:

 Adunanze

Capo VIII°:

Argomenti non trattati nel presente statuto

   

 

 

 
MESSAGGIO DEL PRIORE
 

Il nuovo priore della Confraternita, Buzzeo Renato, eletto il giorno 05 dicembre 2004, sentito il nuovo consiglio direttivo ed il Padre Spirituale, indice per il giorno 11 dicembre 2004 una riunione per poter stilare il nuovo statuto interno della Confraternita visto le grandi lacune del precedente statuto.

 

Carissimi,

sono molto orgoglioso di essere diventato il nuovo priore di una Confraternita così importante e dal passato così glorioso, voglio ringraziare di cuore tutti i settefratesi residenti all'estero e residenti a Settefrati e mi auguro di avere una collaborazione fattiva e proficua con tutti quanti.

Come tutti sicuramente avrete potuto notare il sito della Confraternita è rimasto bloccato per un lungo periodo a causa della mancanza del direttivo, ma ora, con l'elezione del nuovo direttivo siamo pronti per ripartire alla grande.

Ma Internet non sarà il nostro solo obbiettivo, ci stiamo impegnando al massimo su vari fronti: sociali e religiosi, il nostro scopo è quello di rendere più fattiva ed efficace la presenza della nostra Confraternita e siamo sicuri che con l’aiuto di Dio e di Maria, madre di tutte le Grazie, faremo buone cose. 

Grazie di cuore a tutti voi.

Settefrati, lì 11 dicembre 2004.

Il Priore

Buzzeo Renato

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Capo I°:

Nota ascritti

 

CONFRATERNITA

SANTA MARIA DELLE GRAZIE

DI

SETTEFRATI

- ERETTA DA FERDINANDO IV° DI BORBONE -

ADDI' 7 GENNAIO 1784 ED AGGREGATA ALLA SOCIETA' DEL GONFALONE

DI SANTA MARIA MAGGIORE

N.B. Sono congregati effettivi quelli che indossano il camice, si esercitano negli atti di cristiana pietà secondo lo statuto ed intervengono alle sacre funzioni, accompagni funebri e processioni prescritte.

 

( DELIB. 02 FEBBRAIO 1922)

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Capo II°:

Funzioni d’obbligo

 

 Art. 2

Vista la DELIBERA del 02 FEBBRAIO 1922 e seguenti, dopo votazione per alzata di mano il consiglio direttivo delibera quanto segue:

 Sono da considerarsi funzioni d’obbligo per gli effettivi le seguenti:

 1.    Santa Maria delle Grazie, titolare della Confraternita ( 05 Agosto )

2.    Corpus Domini;

3.    Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo;

4.    Sant’Antonio da Padova;

 5.    Santissime Quarantore nella Parrocchia di Santo Stefano Protomartire;

 6.    Festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Canneto: ( 13 - 14 – 18 – 22 e 29 Agosto );

 7.    Venerdì in passione Domine;

 8.    Santo Rosario ( prima domenica di Ottobre );

 9.    Santa Lucia V. M.

 NOTA BENE

Le seguenti funzioni hanno l’obbligo di presenza con l’abito, fatta eccezione   per coloro i quali, pur facendo parte della Confraternita occupano anche altre posizioni per il buon andamento della funzione stessa.

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Capo III°:

 Funzioni facoltative

 

 Art. 3

 Sono invece da considerarsi funzioni facoltative, dove quindi  non è obbligata la presenza e l’uso del camice:

 

1.    Primo venerdì del mese;

2.    Accompagno funebre.

 

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Capo IV°:

 Norme per gli accompagni funebri

 

Art. 4

 Per gli accompagni funebri il consiglio direttivo ha deliberato quanto segue:

1.    Gli accompagni funebri non sono obbligatori ( capo III° art. 3 );

2.    La Confraternita prende parte ai soli funerali che si tengono nella Parrocchia di Santo Stefano Protomartire, nella chiesa della Madonna delle Grazie, e nella Cappella del Cimitero;

3.    Per tutti i funerali che non si tengono nei succitati luoghi la Confraternita, su richiesta della famiglia al Priore o al Padre Spirituale, prende parte all’accompagno funebre aspettando la Salma alla Madonna delle Grazie;

4.  Per i membri in carica e gli ex membri la confraternita prende parte all’accompagno funebre aspettando la Salma presso la chiesa della Madonna delle Grazie senza che il familiare ne faccia richiesta, o su richiesta del familiare può prendere parte alla celebrazione eucaristica che si tiene in parrocchie diverse da quelle citate all’art. 4 comma 2;

5.  La Confraternita non ha l’obbligo di partecipare alla celebrazione eucaristica che si tiene tre giorni dopo la sepoltura della salma, salvo diverse disposizioni del Padre Spirituale.

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Capo V°:

Rapporti con il Santuario di Canneto

 

Art. 5

 

Dal rapporto fatto dal rettore del Santuario diocesano Maria Santissima di Canneto la Confraternita Santa Maria delle Grazie riprende i suoi rapporti privilegiati con il Santuario che possono essere sintetizzati nei seguenti punti:

1.    La Confraternita riprende il ruolo di custode del Santuario;

2.    Uno o più membri della Confraternita farà/nno parte del Consiglio di Amministrazione del Santuario;

 3.    La Confraternita presta servizio volontario e gratuito presso il Santuario;

 4.    La Confraternita è responsabile del Servizio d’ordine interno al Santuario;

     4a.  Il servizio d’ordine è regolato nel seguente modo: Responsabile e  

           Membri;

         4b.  Il responsabile del servizio d’ordine è scelto dal Rettore del Santuario 

               dopo aver sentito il Priore ( a scopo meramente consultivo );

          4c.  I membri del servizio d’ordine invece sono rappresentati dai confratelli che ne faranno richiesta al Priore e al Rettore.

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Capo VI°:

 La Confraternita e internet

 

Art. 6 

1.    Dal giorno 05 marzo 2003 la Confraternita Santa Maria delle Grazie è entrata nella grande comunità di Internet, all’indirizzo: www.congregasettefrati.it;

 2.    è un sito di prima classe con a disposizione 30 mega di spazio web e dieci caselle di posta elettronica registrato a nome di Buzzeo Simone presso Interfree S.p.A. con codice di richiesta 9396;

 3.    Il webmaster è Buzzeo Simone;

 4.    Delle dieci caselle di posta elettronica tre sono riservate:

         - 1 al webmaster (webmaster@congregasettefrati.it);

-         1 alla confraternita (congrega@congragasettefrati.it, gestita dal priore);

-         1 alle feste di canneto (festedicanneto@congregasettefrati.it, gestita dal presidente delle feste );

 5.    Per poter usufruire di una casella di posta elettronica è necessario farne richiesta al webmaster, che valuterà, sentito il direttivo sul da farsi;

6.    Ogni confratello può fornire idee e materiale da pubblicare sul sito internet, tale materiale però, prima di essere pubblicato, dovrà essere accettato dal priore che lo trasmetterà al webmaster, al quale spetta ogni decisione indiscutibile sulla censura;

7.    Sul sito potranno essere pubblicate notizie di qualsiasi genere tranne:

a.    Quelle a carattere politico; 

b.    Quelle denigratorie; 

c.     Quelle che vanno contro la morale ed il pudore in generale;

 8.    Il Padre spirituale provvede ogni anno al rimborso della quota per il rinnovo del dominio;

9.    Il webmaster è tenuto a presentare durante ogni riunione del direttivo ed ogni qual volta ce ne sia richiesta un rapporto di stato sul sito; è altresì tenuto a compilare un memorandum del sito che ogni anno dovrà essere firmato dal priore o dal suo vice, tale memorandum può essere richiesto solo dal consiglio o dal Padre spirituale.

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Capo VII°:

 Adunanze

 

Art. 7

 

1.    La confraternita si riunisce ogni prima domenica del mese nelle ore pomeridiane per un incontro ordinario di spiritualità;

2.    Le sedute ordinarie vengono sospese durante il periodo estivo su indicazione del Padre spirituale;

 3.    Si terranno nel mese di Agosto di ogni anno una o due riunioni con i consociati esteri, tali riunioni si terranno nelle ore pomeridiane nella sala conferenze “ Santa Giovanna Antida ” del Santuario di Canneto alla presenza del direttivo;

4.    La confraternita si può riunire al completo anche in situazioni straordinarie con un avviso minimo di un giorno, o su richiesta al priore o Padre Spirituale da parte di un membro;

5.    I membri del consiglio direttivo si riuniscono ogni qual volta ce ne sia bisogno dietro invito del Priore o del Padre Spirituale

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Capo VIII°:

Argomenti non trattati nel presente statuto

 

Art. 8

 

Per tutti gli argomenti non trattati nel presente statuto interno si deve far riferimento allo statuto diocesano delle Confraternite.

 

 

Settefrati, lì 11 dicembre 2004

 

Il presente statuto interno entra in vigore dalla data di pubblicazione ed invalida tutti gli altri statuti interni preesistenti.

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STATUTO DIOCESANO DELLE CONFRATERNITE
 
- IN FASE DI ELABORAZIONE -
 

 

STATUTO INTERNO DEL 1869 ( NON PIU' IN VIGORE )
 

STATUTO ORGANICO

DELLA CONGREGAZIONE DI CARITA'

DEL COMUNE DI SETTEFRATI

PROVINCIA

DI

TERRA DI LAVORO

 
INDICE
CAPO I° CAPO II° CAPO III° CAPO IV° CAPO V° CAPO VI°

 

CAPO I°

SUA COSTITUZIONE, SCOPO, REQUISITI ED INCOMPATIBILITA'

DEI SUOI COMPONENTI

 

    ART. 1°

La  Congregazione  di  Carità del Comune di  Settefrati  costituita  in  forza dell'articolo  26 della legge 3° Agosto 1862 si compone di un Presidente e  di quattro membri, la cui nomina e surrogazione viene fatta dal Consiglio Comunale.

 

ART. 2°

Suo  precipuo scopo è l'amministrare i beni destinati genericamente  a  favore dei poveri, nei casi indicati dall'articolo 29 della legge medesima di erogarne le entrate, distribuirne i soccorsi secondo le testamentarie  disposizioni, ed in mancanza di queste, secondo i bisogni dei poveri stessi.

 

ART. 3°

Essa come succeduta in virtù dell'articolo 34 della legge su riferita alla già Commissione  Comunale di Beneficenza ha altresì l'amministrazione e  direzione della seguente Cappella Laicale salvo i diritti che il demanio potesse eccepire  sulla Cappella stessa in applicazione della legge 19 Agosto 1867  N.  3848 Madonna Delle Grazie.

Scopo  della  stessa, come rilevasi da antiche tabelle,  mancando  i  relativi titoli di fondazione, si é…..

Suffragi ai donatori.

Festa alla titolare nel di 5 Agosto di ogni anno.

In detta festa sorteggiarsi quattro maritaggi alle povere ed oneste donzelle del paese.

Soccorso ai poveri in denaro.

Fornire ai poveri infermi medicine ed assistenza medica.  

Essa  ha  pure l'amministrazione e direzione della seguente  Opera  Pia  dello stesso Comune: Ospedale Civile. Scopo  di  questa  Opera Pia consiste nel soccorrere i poveri  e  fornirli  di assistenza medica e di medicinali, giusto l'antico uso e consuetudine mancando gli atti di fondazione.

 

ART. 4°

I  membri della Congregazione assumono l'ufficio alle  stabilite  scadenze. Chi surroga membri scaduti anzi tempo, rimane in carica solo per quanto vi sarebbe stato il predecessore.

ART. 5°

Non  potranno assumere l'ufficio e ne decaderanno quando lo  avessero  assunto quelli  che  vi fossero stati eletti senza aver prima renduti  i  conti  della precedente amministrazione, o che abbiano lite   con la Congregazione.

 

ART. 6°

 

Gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il genero ed il suocero non potranno essere contemporaneamente membri della Congregazione.

Avverandosi  questa incompatibilità, andrà escluso il membro meno  anziano,  a pari anzianità il più giovane, il nuovo eletto da quello che siede in ufficio, in  caso di elezione contemporanea, si avrà per anziano colui che  riesce  nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e quindi colui che ne ottenne maggior numero sugli scrutini seguenti, a parità di voti s'intenderà  eletto, e si avrà per anziano il maggiore di età.

 

ART. 7°

Non  potranno  inoltre essere membri della Congregazione,  e  perderanno  tale qualità, coloro che non abbiano il diritto di essere elettori amministrativi. 

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CAPO II°

BENI E RENDITE

 

ART. 8°

La  Congregazione di carità provvede allo scopo, ed al mandato  che le  vengono assegnati dalla legge con le rendite dei beni e dei lasciti come appresso. Coi depositi fatti dai cittadini per ricorsi contro le liste elettorali  amministrative, secondo il disposto del paragrafo 4° dell'articolo 34 della  legge Comunale e Provinciale del 20 Marzo 1865. Con le somme date genericamente ai poveri, sia per atti di Pia liberalità  tra vivi,  sia  per testamentarie disposizioni; con le rendite di beni dati nella stessa guisa, e che non furono  specialmente e  tassativamente lasciate ad altra amministrazione, od Opera Pia, o  pubblico stabilimento di carità; con  quelle  derivanti dai beni, che per disposizione  d'un  Pio  benefattore, dovrebbero essere affidate a speciale Amministrazione, ad opera pia da  determinarsi dagli esecutori di sua volontà, e che questi non vogliono o non possono ciò determinare; con quelle che vengono dai beni dati per usi più da designarsi o qualcuno, che ciò non possa o non voglia fare; con  quelle dei beni di cui si ignori la destinazione e l'origine, ma che  per consuetudine furono sempre adoperati ad uso di carità; con  quelle  dei legati di limosine a favore dei poveri, posti a carico  di  un erede, quando questi manchi, o non possa adempire il mandato ricevuto. Con  ogni altra specie di proventi eventuali promossi dalla Congregazione  per mezzo o di sottoscrizioni, o di spettacoli pubblici, o di lotterie di  beneficenza. Tutti  questi beni, cespiti e rendite sono descritti via via  nell'inventario della Congregazione.

ART. 9°

Provvede  poi  alle obbligazioni delle opere pie speciali poste  sotto  la  sua amministrazione  e  di cui si parla nell'art. 3° colle rendite  derivanti  dal patrimonio  di ciascuna di esse, e del quale si fa cenno nei  rispettivi  loro statuti, che sono come appresso: Dall'affitto  dei  benifondi / Dai canoni in genere/ Dai censi in denaro  e  da rendita inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico.

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CAPO III°

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE E DELLA CONGREGAZIONE

DI CARITA'

 

   ART. 10°

Il Presidente:

 

Spedisce gli avvisi per la convocazione della Congregazione; ne presiede e

dirige le adunanze;

Cura l'eseguimento delle deliberazioni prese quando non ne sia peculiarmente affidato lo incarico ad alcuno degli amministratori;

Dirige la corrispondenza ufficiale che si sottoscrive, e sorveglia la  tenuta dei registri e l'andamento degli affari;

Provvede all'osservanza delle leggi e regolamenti, alla esecuzione degli  ordini dei superiori, all'adempimento dei legati più al pagamento delle  spese stanziate nel bilancio con l'emissione dei mandati relativi;

Procede alle verificazioni ordinarie e straordinarie di cassa in presenza  del tesoriere, facendone risultare lo stato per atto verbale da rassegnarsi alla Congregazione;

Vigila che esso tesoriere presenti puntualmente i conti nel termine stabilito, provocando in caso di ritardo, i provvedimenti suggeriti dall'art.22 del Regolamento 27 Novembre 1862;

Sorveglia l'andamento generale delle Pie fondazioni;

Rappresenta in giudizio la Congregazione e stipula in nome di questa i  contratti privati da essa deliberati;

Sospende in caso di urgenza gli impiegati riferendone alla Congregazione;

10° Prende in caso di urgenza tutte le misure conservatorie salvo informarne

tosto la Congregazione istessa.

 

 ART. 11

 

Nei casi di mancanza, assenza od impedimento del Presidente sarà egli surrogato temporaneamente dal membro più anziano di elezione, in caso di  contemporanea elezione, da chi ebbe maggior numero di voti, e in caso di parità di voti, dal maggiore di età.

 

ART. 12°

 

Spetta alla Congregazione di Carità, con obbligo in toto (??) fra i suoi membri,

l'amministrazione  generale dei beni affidateli nell'interesse dei poveri,  di quelli spettanti alle Opere Pie speciali e la direzione di queste.

Oltre a ciò essa:

 1° Delibera sui bilanci e sui conti annuali,

 2° Determina i contratti da farsi e le loro condizioni, salvo l'approvazione  della Deputazione Provinciale sui casi dalla legge prescritti;

 3° Ripartisce le elemosine ed i sussidi nei modi appresso indicati;

 4° Indaga se nel Comune siano lasciti destinati genericamente a sollievo dei poveri, e stornati dalla loro destinazione adempiendo al prescritto degli articoli 50 e 57 del Regolamento della legge per le Opere Pie;

 5° Nomina e revoca gli impiegati ed i salariati, formando con essi le rispettive convenzioni, ed osservando quanto alla nomina del Segretario, il prescritto della prima parte dell'art. 18 del Regolamento 8 Giugno 1865 sulla legge comunale dello stesso anno;

 6° Delega uno o più dei suoi membri per rappresentarla nella stipulazione degli atti pubblici, da approvarsi dalla Deputazione Provinciale, intestando ai delegati legali procura in brevetto;

 7° Riconosce la validità della cauzione da prestarsi dal Tesoriere per l’ammontare da determinarsi nel Regolamento di Amministrazione e di servizio interno;

 8° Determina il premio, retribuzione, o stipendio fisso da attribuirsi al Tesoriere medesimo, nella misura da stabilirsi nello stesso Regolamento;

 9° Vigila sulle amministrazioni delle istituzioni private, legalmente costituite a favore di determinate famiglie che, estinte, debbono essere surrogate da poveri del Comune, quando di tali istituzioni ne esistano nel Comune stesso;

10° Propone le modificazioni, ove occorra, al presente statuto organico;

11° Forma i regolamenti di amministrazione e di servizio interno da approvarsi  dalla Deputazione Provinciale;

12° Compila ogni anno la statistica dei poveri del Comune, apportandovi le  opportune rettifiche o per morti, o per mutazioni di stato, di condizione,

di domicilio;

 13° Ed infine delibera su tutti gli atti che riguardano l'Amministrazione del patrimonio, l'uso delle rendite, e l'interesse delle Opere Pie che ne dipendono, salvo ottenerne la superiore approvazione, ove occorra.

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CAPO IV°

 ADUNANZE / CONVOCAZIONI / TORNATE / VOTAZIONI E DELIBERAMENTI

ART. 13°

Le adunanze sono ordinarie e straordinarie. Le une dovranno seguire almeno  due volte al mese nei giorni che saranno determinati dalla Congregazione. Le altre avverranno  sempre che bisogno urgente lo richieda, sia per volere del  Presidente  sia  per  domanda sottoscritta da due almeno dei  componenti,  sia  per ordine dell'Autorità Governativa.

ART. 14°

Le convocazioni si fanno dal Presidente per invito scritto, con la indicazione dei  principali  affari  da trattars, e 24 ore prima del  giorno  fissato  per l'adunanza.

ART. 15°

Le  tornate  sono valide, quando intervenga almeno la metà dei  componenti  la Congregazione, oltre del Presidente o di ne fa le veci.

ART.16°

Se un membro della Congregazione non interverrà alle tornate per tre volte  di seguito,  senza  aver ottenuto congedo dalla medesima, come pure  si  rifiuti, senza buona ragione, di compiere le speciali incombenze che gli si  volessero affidare, sarà dichiarato dimissionario, ed il Consiglio Comunale  provvederà alla di lui surrogazione nella prima sua adunanza, dietro rapporto del  Presidente.

ART.17°

Le votazioni si fanno o per alzata e seduta, od a voti segreti, quelli concernenti persone debbono sempre essere prese in questa ultima maniera.

ART. 18°

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Da parità di voti la proposta si intende respinta.

ART. 19°

Ogni  membro  della Congregazione può fare quelle proposte, che  crede  utili. Esse  non  possono però essere discusse che nella prossima tornata,  salvo  il caso di urgenza.

 

ART. 20°

Gli  atti verbali delle deliberazioni debbono essere sottoscritti da  tutti  i membri  intervenuti all'adunanza, potendo ciascuno farvi inserire il suo  voto ragionato.  Debbono poi essere autenticati dal Segretario e muniti  del  visto del  Presidente,  né se ne potrà lasciar copia o dar lettura a  chi  che  sia, senza il permesso della Congregazione, o dell'Autorità Governativa.

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CAPO V°

 NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

 

ART. 21°

E' vietato  ai membri della Congregazione di prender parte  alle  deliberazioni riguardanti  interessi loro propri, o  dei loro congiunti, ed affini  sino  al quarto grado civile, come pure di prendere parte direttamente od indirettamente  ai contratti di locazione, di esazione, di appalti che si  riferiscono  ai beni da essa amministrati, od alle Opere Pie che ne dipendono.

ART. 22°

Nessuno di loro potrà a titolo veruno, percepire assegnamenti e rimunerazioni di sorta sul bilancio della Congregazione o delle Opere Pie da questa  amministrate.

 

ART. 23°

Nel condurre l'amministrazione dovrà la congregazione attenersi scrupolosamente  a  quanto  viene sovrascritto dalla precitata legge 3 agosto  1862  e  dal relativo regolamento 27 novembre dell'anno stesso.

Sono quindi suoi obblighi principali:

Formare ogni anno i bilanci e rendere i conti nei modi ivi tracciati;

Tenere in continua evidenza le attività e  passività delle Opere Pie;

Rinnovare nei tempi debiti le inscizioni ipotecarie;

Sottoporre alla Deputazione Provinciale tutti gli atti, e regolamenti,   contratti e deliberamenti soggetti all'approvazione di questa;

Pubblicare i bilanci prima di metterli in esecuzione informandone i cittadini con apposito avviso affisso all'albo pretorio del comune, ed accompagnandoli  da  tutti gli allegati, e i chiarimenti  che  possono  interessare chiunque voglia esaminarli;

Assegnare alla fine di ciascuno anno alla Deputazione Provinciale una relazione esatta sul suo andamento morale, economico, e direttivo, e sull'andamento simile di cadauna, Pia Fondazione, nonchè sulle economie ottenute,

sui miglioramenti conseguiti su quelli conseguibili, ed altre simili particolarità;

Provvedere per la manutenzione dei mobili, per la conservazione degli stabili,  capitali, censi, livelli ecc., per lo accrescimento  delle  entrate,   per  la possibilità o convenienza di ridurre od abolire alcune spese,  per  la  conversione  in rendite sul debito pubblico consolidato,  od  in  altro  migliore  impiego, degli avanzi, o dei capitali provenienti da  vendita  di    beni o da altrimenti, per la rivendicazione di giusti diritti, per lo avviamento delle liti, per la reintegrazione in caso di turbato possesso, per le  servitù passive ecc.;

Prendere in attento esame nella prima adunanza dello anno gli inventari, facendovi compilare gli stati di variazione e trasmetterli tosto all'autorità governativa, come è prescritto dagli art. 8° 9° della legge.

ART. 24°

 

Nelle  erogazioni  delle  beneficenze, e nella  distribuzione  dei  soccorsi, sussidi, elemosine ecc. la Congregazione si atterrà alle prescrizioni dei  Pii testatori.

Se queste non esistono la erogazione e distribuzione si farà non ad  arbitrio, ma  nei  modi, misura, e cautele stabilite nel regolamento  amministrativo  da approvarsi dalla Deputazione Provinciale, e tenendo sempre presente i  bisogni dei poveri.

Sono da ritenersi come poveri:

A) Gli orfani, ed orfane, i figli e le figlie abbandonati, o aventi il padre in carcere o all'ospedale, fino a che non sia altrimenti provveduto o ricoverato;

B) I giornalieri, operai, artieri, contadini che abbiano numerosa figliolanza senza modo di allevarla, e mantenerla;

C) Le vedove cariche di figli, che si trovino nella medesima condizione;

D) Le donne, siano nubili, siano maritate, che versino in gravi strettezze per avere i rispettivi genitori e mariti, o lontani, o all'ospedale, od in prigione;

E) I ciechi, storpi, invalidi, vecchi, mancanti di ogni assistenza;

F) I giornalieri, operai, artieri,  trafficanti,  contadini  decaduti che per  lunga  malattia, o per altra disgrazia non siano in grado di procacciare  a  se ed alle loro famiglie il necessario sostentamento;

G) Coloro che vengono a mancare del bisognevole nei casi di incendio, inondazione, terremoto, epidemia, od altra calamità nei primi giorni della sventura;

H) Quelli che senza aver l'una o l'altra delle qualificazioni precedenti, si trovino in istato di miseria comprovata, e  pubblicamente  notoria  purché  senza colpa o delitto.

ART. 25°

In  ogni caso qualunque erogazione di beneficenza, e distribuzione di  soccorsi, sussidi, elemosine ecc. dovrà essere sempre comprovata.

E'  però  la Congregazione è obbligata a giustificarla presso  la  Deputazione Provinciale  col presentarli annualmente l'unico dei  beneficati,  debitamente omologato  dal sindaco ed accompagnato dalle rispettive ricevute  firmate  dai beneficati  istessi, o da due testimoni, se quelli non sappiano o non  possono scrivere.

In mancanza di queste giustificazioni, ogni elargizione sarà a carico personale dei componenti la Congregazione.

ART. 26°

Se i soccorsi o sussidi consistono in doti a povere zitelle, il pagamento  non avrà  effetto che dopo la presentazione del certificato  dell'Ufficiale  dello stato civile, che né attesti il celebrato matrimonio.

ART. 27°

Se consistono in medicinali, si baderà fra l'altro, che le ordinazioni,  salvo il caso di urgenza, si facciano sopra ricette a stampa, o in iscritto (secondo un  modulo da adottarsi) firmate dal medico, e ordinate dal presidente, e  che porteranno la indicazione del nome e cognome, del povero, della malattia,  del giorno mese ed anno, e della farmacia somministratrice.

A  tale scopo la Congregazione di carità, stipulerà un contratto con  uno  dei farmacisti del luogo, onde fornisca i medicinali a prezzi fissi e determinati.

ART. 28°

 

Se  consistono  in  qualsiasi altra maniera di carità vale  sempre  lo  stesso precetto, cioè che dovrà la Congregazione (affine di causare arbitri,  parzialità, doglianze) adottare regole fisse di erogazione, da approvarsi e determinarsi nella guisa accennata al paragrafo 22 dello art. 25°

 

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CAPO VI°

     IMPIEGATI

 

   ART. 29°

Nel servizio della Congregazione sono stabiliti i seguenti impiegati:

                   Un Segretario                                    

                   Un Tesoriere

 

i quali presteranno servizio anche nell'interesse delle Opere Pie speciali, se queste non richiederanno impiegati distinti.

ART. 30°

Il  numero  e lo stipendio degli impiegati non  potranno  essere  riconosciuti senza l'approvazione dell'Autorità Tutoria.

 

ART. 31°

 

E'  vietato concedere ad essi pensione o qualunque specie  di  gratificazione, dovendo lo stipendio tener loro una di sufficiente ricompensa, trattandosi del denaro del povero.

ART. 32°

Le funzioni di segretariato possono venire disimpegnate da un componente della Congregazione di Carità, osservato in tal caso il disposto dell'art. 23°.

ART. 33°

Le  incombenze ed attribuzioni speciali degli impiegati sono  determinati  nel regolamento di amministrazione e di servizio interno.

                   Settefrati il di 24 Ottobre 1869

 

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