Il nuovo priore della Confraternita,
Buzzeo Renato, eletto il giorno 05 dicembre 2004, sentito il nuovo
consiglio direttivo ed il Padre Spirituale, indice per il giorno 11
dicembre 2004 una riunione per poter stilare il nuovo statuto interno
della Confraternita visto le grandi lacune del precedente statuto.
Carissimi,
sono molto orgoglioso di essere
diventato il nuovo priore di una Confraternita così importante e dal
passato così glorioso, voglio ringraziare di cuore tutti i settefratesi
residenti all'estero e residenti a Settefrati e mi auguro di avere una
collaborazione fattiva e proficua con tutti quanti.
Come tutti sicuramente avrete potuto
notare il sito della Confraternita è rimasto bloccato per un lungo
periodo a causa della mancanza del direttivo, ma ora, con l'elezione del
nuovo direttivo siamo pronti per ripartire alla grande.
Ma Internet non sarà il nostro solo
obbiettivo, ci stiamo impegnando al massimo su vari fronti: sociali e
religiosi, il nostro scopo è quello di rendere più fattiva ed efficace
la presenza della nostra Confraternita e siamo sicuri che con l’aiuto di
Dio e di Maria, madre di tutte le Grazie, faremo buone cose.
ADDI'
7 GENNAIO 1784 ED AGGREGATA ALLA SOCIETA' DEL GONFALONE
DI SANTA
MARIA MAGGIORE
N.B. Sono congregati effettivi
quelli che indossano il camice, si esercitano negli atti di cristiana
pietà secondo lo statuto ed intervengono alle sacre funzioni, accompagni
funebri e
processioni prescritte.
Vista la DELIBERA del 02 FEBBRAIO 1922 e seguenti, dopo
votazione per alzata di mano il consiglio direttivo delibera quanto
segue:
Sono da considerarsi funzioni
d’obbligo per gli effettivi le seguenti:
1.Santa Maria delle Grazie, titolare
della Confraternita ( 05 Agosto )
2.Corpus Domini;
3.Ascensione di Nostro Signore Gesù
Cristo;
4.Sant’Antonio da Padova;
5.Santissime Quarantore nella Parrocchia
di Santo Stefano Protomartire;
6.Festeggiamenti in onore di Maria
Santissima di Canneto: ( 13 - 14 – 18 – 22 e 29 Agosto );
7.Venerdì in passione Domine;
8.Santo Rosario ( prima domenica di
Ottobre );
9.Santa Lucia V. M.
NOTA BENE
Le seguenti funzioni hanno l’obbligo di presenza con
l’abito, fatta eccezioneper coloro i quali, pur facendo parte della Confraternita
occupano anche altre posizioni per il buon andamento della funzione
stessa.
Per
gli accompagni funebri il consiglio direttivo ha deliberato quanto
segue:
1.Gli accompagni funebri non sono
obbligatori ( capo III° art. 3 );
2.La Confraternita prende parte ai soli
funerali che si tengono nella Parrocchia di Santo Stefano Protomartire,
nella chiesa della Madonna delle Grazie, e nella Cappella del Cimitero;
3.Per tutti i funerali che non si tengono
nei succitati luoghi la Confraternita, su richiesta della famiglia
al Priore o al Padre Spirituale, prende parte all’accompagno funebre
aspettando la Salma alla Madonna delle Grazie;
4.
Per i membri in carica e gli ex membri la confraternita prende parte
all’accompagno funebre aspettando la Salma presso la chiesa della
Madonna delle Grazie senza che il familiare ne faccia richiesta, o su
richiesta del familiare può prendere parte
alla celebrazione eucaristica che si tiene in parrocchie diverse da
quelle citate all’art. 4 comma 2;
5. La Confraternita non ha
l’obbligo di partecipare alla celebrazione eucaristica che si tiene tre
giorni dopo la sepoltura della salma, salvo diverse disposizioni del
Padre Spirituale.
Dal
rapporto fatto dal rettore del Santuario diocesano Maria Santissima di
Canneto la Confraternita Santa Maria delle Grazie riprende i suoi
rapporti privilegiati con il Santuario che possono essere sintetizzati
nei seguenti punti:
1.La Confraternita riprende il ruolo di
custode del Santuario;
2.Uno o più membri della Confraternita
farà/nno parte del Consiglio di Amministrazione del Santuario;
3.La Confraternita presta servizio
volontario e gratuito presso il Santuario;
4.La Confraternita è responsabile del
Servizio d’ordine interno al Santuario;
4a. Il servizio d’ordine è regolato nel
seguente modo: Responsabile e
Membri;
4b. Il responsabile del servizio
d’ordine è scelto dal Rettore del Santuario
dopo aver sentito il Priore ( a scopo
meramente consultivo );
4c. I membri del servizio d’ordine
invece sono rappresentati dai confratelli che ne faranno richiesta al
Priore e al Rettore.
1.
Dal giorno 05 marzo 2003 la
Confraternita Santa Maria delle Grazie è entrata nella grande comunità
di Internet, all’indirizzo: www.congregasettefrati.it;
2.
è un sito di prima classe
con a disposizione 30 mega di spazio web e dieci caselle di posta
elettronica registrato a nome di Buzzeo Simone presso Interfree
S.p.A. con codice di richiesta 9396;
3.
Il webmaster è Buzzeo
Simone;
4.Delle dieci caselle di posta
elettronica tre sono riservate:
- 1 al webmaster (webmaster@congregasettefrati.it);
-1 alla
confraternita (congrega@congragasettefrati.it, gestita dal priore);
-1 alle feste
di canneto (festedicanneto@congregasettefrati.it, gestita dal presidente
delle feste );
5.Per poter usufruire di una casella di
posta elettronica è necessario farne richiesta al webmaster, che
valuterà, sentito il direttivo sul da farsi;
6.Ogni confratello può fornire idee e
materiale da pubblicare sul sito internet, tale materiale però, prima di
essere pubblicato, dovrà essere accettato dal priore che lo trasmetterà
al webmaster, al quale spetta ogni decisione indiscutibile sulla
censura;
7.Sul sito potranno essere pubblicate
notizie di qualsiasi genere tranne:
a.Quelle a carattere politico;
b.Quelle denigratorie;
c.Quelle che vanno contro la morale ed il
pudore in generale;
8.Il Padre spirituale provvede ogni anno
al rimborso della quota per il rinnovo del dominio;
9.Il webmaster è tenuto a presentare
durante ogni riunione del direttivo ed ogni qual volta ce ne sia
richiesta un rapporto di stato sul sito; è altresì tenuto a compilare un
memorandum del sito che ogni anno dovrà essere firmato dal priore o dal
suo vice, tale memorandum può essere richiesto solo dal consiglio o dal
Padre spirituale.
1.La confraternita si riunisce ogni prima
domenica del mese nelle ore pomeridiane per un incontro ordinario di
spiritualità;
2.Le sedute ordinarie vengono sospese
durante il periodo estivo su indicazione del Padre spirituale;
3.Si terranno nel mese di Agosto di ogni
anno una o due riunioni con i consociati esteri, tali riunioni si
terranno nelle ore pomeridiane nella sala conferenze “ Santa Giovanna
Antida ” del Santuario di Canneto alla presenza del direttivo;
4.La confraternita si può riunire al
completo anche in situazioni straordinarie con un avviso minimo di un
giorno, o su richiesta al priore o Padre Spirituale da parte di un
membro;
5.I membri del consiglio direttivo si
riuniscono ogni qual volta ce ne sia bisogno dietro invito del Priore o
del Padre Spirituale
SUA COSTITUZIONE, SCOPO,
REQUISITI ED INCOMPATIBILITA'
DEI SUOI COMPONENTI
ART. 1°
La Congregazione di Carità del Comune di Settefrati costituita in
forza dell'articolo 26 della legge 3° Agosto 1862 si compone di un
Presidente e di quattro membri, la cui nomina e surrogazione viene
fatta dal Consiglio Comunale.
ART. 2°
Suo precipuo scopo è l'amministrare i beni destinati genericamente a
favore dei poveri, nei casi indicati dall'articolo 29 della legge
medesima di erogarne le entrate, distribuirne i soccorsi secondo le
testamentarie disposizioni, ed in mancanza di queste, secondo i bisogni
dei poveri stessi.
ART. 3°
Essa come succeduta in virtù
dell'articolo 34 della legge su riferita alla già Commissione Comunale
di Beneficenza ha altresì l'amministrazione e direzione della seguente
Cappella Laicale salvo i diritti che il demanio potesse eccepire sulla
Cappella stessa in applicazione della legge 19 Agosto 1867 N. 3848
Madonna Delle Grazie.
Scopo della stessa, come
rilevasi da antiche tabelle, mancando i relativi titoli di
fondazione, si é…..
1° Suffragi ai donatori.
2° Festa alla titolare nel
di 5 Agosto di ogni anno.
3° In detta festa
sorteggiarsi quattro maritaggi alle povere ed oneste donzelle del paese.
4° Soccorso ai poveri in
denaro.
5° Fornire ai poveri
infermi medicine ed assistenza medica.
Essa ha pure l'amministrazione e
direzione della seguente Opera Pia dello stesso Comune: Ospedale
Civile. Scopo di questa Opera Pia consiste nel soccorrere i poveri
e fornirli di assistenza medica e di medicinali, giusto l'antico uso e
consuetudine mancando gli atti di fondazione.
ART. 4°
I membri della Congregazione
assumono l'ufficio alle stabilite scadenze. Chi surroga membri scaduti
anzi tempo, rimane in carica solo per quanto vi sarebbe stato il
predecessore.
ART. 5°
Non potranno assumere l'ufficio e
ne decaderanno quando lo avessero assunto quelli che vi fossero
stati eletti senza aver prima renduti i conti della precedente
amministrazione, o che abbiano lite con la Congregazione.
ART. 6°
Gli ascendenti e discendenti, i
fratelli, il genero ed il suocero non potranno essere contemporaneamente
membri della Congregazione.
Avverandosi questa
incompatibilità, andrà escluso il membro meno anziano, a pari
anzianità il più giovane, il nuovo eletto da quello che siede in
ufficio, in caso di elezione contemporanea, si avrà per anziano colui
che riesce nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e quindi
colui che ne ottenne maggior numero sugli scrutini seguenti, a parità di
voti s'intenderà eletto, e si avrà per anziano il maggiore di età.
ART. 7°
Non potranno inoltre essere
membri della Congregazione, e perderanno tale qualità, coloro che non
abbiano il diritto di essere elettori amministrativi.
La Congregazione di carità
provvede allo scopo, ed al mandato che le vengono assegnati dalla
legge con le rendite dei beni e dei lasciti come appresso.
Coi depositi
fatti dai cittadini per ricorsi contro le liste elettorali
amministrative, secondo il disposto del paragrafo 4° dell'articolo 34
della legge Comunale e Provinciale del 20 Marzo 1865.Con le
somme date genericamente ai poveri, sia per atti di Pia liberalità tra
vivi, sia per testamentarie disposizioni;con le rendite di
beni dati nella stessa guisa, e che non furono specialmente e
tassativamente lasciate ad altra amministrazione, od Opera Pia, o
pubblico stabilimento di carità;con quelle derivanti dai
beni, che per disposizione d'un Pio benefattore, dovrebbero essere
affidate a speciale Amministrazione, ad opera pia da determinarsi dagli
esecutori di sua volontà, e che questi non vogliono o non possono ciò
determinare;con quelle che vengono dai beni dati per usi più
da designarsi o qualcuno, che ciò non possa o non voglia fare;
con quelle dei beni di cui si ignori la destinazione e l'origine, ma
che per consuetudine furono sempre adoperati ad uso di carità;
con quelle dei legati di limosine a favore dei poveri, posti a carico
di un erede, quando questi manchi, o non possa adempire il mandato
ricevuto.Con ogni altra specie di proventi eventuali
promossi dalla Congregazione per mezzo o di sottoscrizioni, o di
spettacoli pubblici, o di lotterie di beneficenza.Tutti
questi beni, cespiti e rendite sono descritti via via nell'inventario
della Congregazione.
ART. 9°
Provvede poi alle obbligazioni
delle opere pie speciali poste sotto la sua amministrazione e di
cui si parla nell'art. 3° colle rendite derivanti dal patrimonio di
ciascuna di esse, e del quale si fa cenno nei rispettivi loro statuti,
che sono come appresso:Dall'affitto dei benifondi/ Dai canoni in genere/ Dai censi in denaro e da rendita
inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico.
1° Spedisce gli avvisi
per la convocazione della Congregazione; ne presiede e
dirige le adunanze;
2° Cura l'eseguimento
delle deliberazioni prese quando non ne sia peculiarmente affidato lo
incarico ad alcuno degli amministratori;
3° Dirige la
corrispondenza ufficiale che si sottoscrive, e sorveglia la tenuta dei
registri e l'andamento degli affari;
4° Provvede
all'osservanza delle leggi e regolamenti, alla esecuzione degli ordini
dei superiori, all'adempimento dei legati più al pagamento delle spese
stanziate nel bilancio con l'emissione dei mandati relativi;
5° Procede alle
verificazioni ordinarie e straordinarie di cassa in presenza del
tesoriere, facendone risultare lo stato per atto verbale da rassegnarsi
alla Congregazione;
6° Vigila che esso
tesoriere presenti puntualmente i conti nel termine stabilito,
provocando in caso di ritardo, i provvedimenti suggeriti dall'art.22 del
Regolamento 27 Novembre 1862;
7° Sorveglia l'andamento
generale delle Pie fondazioni;
8° Rappresenta in
giudizio la Congregazione e stipula in nome di questa i contratti
privati da essa deliberati;
9° Sospende in caso di
urgenza gli impiegati riferendone alla Congregazione;
10° Prende in caso di
urgenza tutte le misure conservatorie salvo informarne
tosto la Congregazione istessa.
ART. 11
Nei casi di mancanza, assenza od
impedimento del Presidente sarà egli surrogato temporaneamente dal
membro più anziano di elezione, in caso di contemporanea elezione, da
chi ebbe maggior numero di voti, e in caso di parità di voti, dal
maggiore di età.
ART. 12°
Spetta alla Congregazione di
Carità, con obbligo in toto (??) fra i suoi membri,
l'amministrazione generale dei
beni affidateli nell'interesse dei poveri, di quelli spettanti alle
Opere Pie speciali e la direzione di queste.
Oltre a ciò essa:
1° Delibera sui bilanci e sui
conti annuali,
2° Determina i contratti da farsi
e le loro condizioni, salvo l'approvazione della Deputazione
Provinciale sui casi dalla legge prescritti;
3° Ripartisce le elemosine ed i
sussidi nei modi appresso indicati;
4° Indaga se nel Comune siano
lasciti destinati genericamente a sollievo dei poveri, e stornati dalla
loro destinazione adempiendo al prescritto degli articoli 50 e 57 del
Regolamento della legge per le Opere Pie;
5° Nomina e revoca gli impiegati
ed i salariati, formando con essi le rispettive convenzioni, ed
osservando quanto alla nomina del Segretario, il prescritto della prima
parte dell'art. 18 del Regolamento 8 Giugno 1865 sulla legge comunale
dello stesso anno;
6° Delega uno o più dei suoi
membri per rappresentarla nella stipulazione degli atti pubblici, da
approvarsi dalla Deputazione Provinciale, intestando ai delegati legali
procura in brevetto;
7° Riconosce la validità della
cauzione da prestarsi dal Tesoriere per l’ammontare da determinarsi nel
Regolamento di Amministrazione e di servizio interno;
8° Determina il premio,
retribuzione, o stipendio fisso da attribuirsi al Tesoriere medesimo,
nella misura da stabilirsi nello stesso Regolamento;
9° Vigila sulle amministrazioni
delle istituzioni private, legalmente costituite a favore di determinate
famiglie che, estinte, debbono essere surrogate da poveri del Comune,
quando di tali istituzioni ne esistano nel Comune stesso;
10° Propone le modificazioni, ove
occorra, al presente statuto organico;
11° Forma i regolamenti di
amministrazione e di servizio interno da approvarsi dalla Deputazione
Provinciale;
12° Compila ogni anno la
statistica dei poveri del Comune, apportandovi le opportune rettifiche
o per morti, o per mutazioni di stato, di condizione,
di domicilio;
13° Ed infine delibera su tutti
gli atti che riguardano l'Amministrazione del patrimonio, l'uso delle
rendite, e l'interesse delle Opere Pie che ne dipendono, salvo ottenerne
la superiore approvazione, ove occorra.
Le
adunanze sono ordinarie e straordinarie. Le une dovranno seguire almeno
due volte al mese nei giorni che saranno determinati dalla
Congregazione. Le altre avverranno sempre che bisogno urgente lo
richieda, sia per volere del Presidente sia per domanda sottoscritta
da due almeno dei componenti, sia per ordine dell'Autorità
Governativa.
ART. 14°
Le
convocazioni si fanno dal Presidente per invito scritto, con la
indicazione dei principali affari da trattars, e 24 ore prima del
giorno fissato per l'adunanza.
ART. 15°
Le tornate sono valide, quando intervenga almeno la metà dei
componenti la Congregazione, oltre del Presidente o di ne fa le veci.
ART.16°
Se un membro della Congregazione
non interverrà alle tornate per tre volte di seguito, senza aver
ottenuto congedo dalla medesima, come pure si rifiuti, senza buona
ragione, di compiere le speciali incombenze che gli si volessero
affidare, sarà dichiarato dimissionario, ed il Consiglio Comunale
provvederà alla di lui surrogazione nella prima sua adunanza, dietro
rapporto del Presidente.
ART.17°
Le
votazioni si fanno o per alzata e seduta, od a voti segreti, quelli
concernenti persone debbono sempre essere prese in questa ultima
maniera.
ART. 18°
Le
deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Da parità di voti la
proposta si intende respinta.
ART. 19°
Ogni membro della Congregazione
può fare quelle proposte, che crede utili. Esse non possono però
essere discusse che nella prossima tornata, salvo il caso di urgenza.
ART. 20°
Gli atti verbali delle deliberazioni debbono essere sottoscritti da
tutti i membri intervenuti all'adunanza, potendo ciascuno farvi
inserire il suo voto ragionato. Debbono poi essere autenticati dal
Segretario e muniti del visto del Presidente, né se ne potrà lasciar
copia o dar lettura a chi che sia, senza il permesso della
Congregazione, o dell'Autorità Governativa.
E'
vietato ai membri della Congregazione di prender parte alle
deliberazioni riguardanti interessi loro propri, o dei loro congiunti,
ed affini sino al quarto grado civile, come pure di prendere parte
direttamente od indirettamente ai contratti di locazione, di esazione,
di appalti che si riferiscono ai beni da essa amministrati, od alle
Opere Pie che ne dipendono.
ART. 22°
Nessuno di loro potrà a titolo veruno, percepire assegnamenti e
rimunerazioni di sorta sul bilancio della Congregazione o delle Opere
Pie da questa amministrate.
ART. 23°
Nel condurre l'amministrazione
dovrà la congregazione attenersi scrupolosamente a quanto viene
sovrascritto dalla precitata legge 3 agosto 1862 e dal relativo
regolamento 27 novembre dell'anno stesso.
Sono quindi suoi obblighi
principali:
1° Formare ogni anno i
bilanci e rendere i conti nei modi ivi tracciati;
2° Tenere in continua
evidenza le attività e passività delle Opere Pie;
3° Rinnovare nei tempi
debiti le inscizioni ipotecarie;
4° Sottoporre alla
Deputazione Provinciale tutti gli atti, e regolamenti, contratti e
deliberamenti soggetti all'approvazione di questa;
5° Pubblicare i bilanci
prima di metterli in esecuzione informandone i cittadini con apposito
avviso affisso all'albo pretorio del comune, ed accompagnandoli da
tutti gli allegati, e i chiarimenti che possono interessare chiunque
voglia esaminarli;
6° Assegnare alla fine di
ciascuno anno alla Deputazione Provinciale una relazione esatta sul suo
andamento morale, economico, e direttivo, e sull'andamento simile di
cadauna, Pia Fondazione, nonchè sulle economie ottenute,
sui miglioramenti conseguiti su
quelli conseguibili, ed altre simili particolarità;
7° Provvedere per la
manutenzione dei mobili, per la conservazione degli stabili, capitali,
censi, livelli ecc., per lo accrescimento delle entrate, per la
possibilità o convenienza di ridurre od abolire alcune spese, per la
conversione in rendite sul debito pubblico consolidato, od in altro
migliore impiego, degli avanzi, o dei capitali provenienti da vendita
di beni o da altrimenti, per la rivendicazione di giusti diritti, per
lo avviamento delle liti, per la reintegrazione in caso di turbato
possesso, per le servitù passive ecc.;
8° Prendere in attento
esame nella prima adunanza dello anno gli inventari, facendovi compilare
gli stati di variazione e trasmetterli tosto all'autorità governativa,
come è prescritto dagli art. 8° 9° della legge.
ART. 24°
Nelle erogazioni delle
beneficenze, e nella distribuzione dei soccorsi, sussidi, elemosine
ecc. la Congregazione si atterrà alle prescrizioni dei Pii testatori.
Se queste non esistono la
erogazione e distribuzione si farà non ad arbitrio, ma nei modi,
misura, e cautele stabilite nel regolamento amministrativo da
approvarsi dalla Deputazione Provinciale, e tenendo sempre presente i
bisogni dei poveri.
Sono da ritenersi come poveri:
A) Gli orfani, ed orfane,
i figli e le figlie abbandonati, o aventi il padre in carcere o
all'ospedale, fino a che non sia altrimenti provveduto o ricoverato;
B) I giornalieri, operai,
artieri, contadini che abbiano numerosa figliolanza senza modo di
allevarla, e mantenerla;
C) Le vedove cariche di
figli, che si trovino nella medesima condizione;
D) Le donne, siano
nubili, siano maritate, che versino in gravi strettezze per avere i
rispettivi genitori e mariti, o lontani, o all'ospedale, od in prigione;
E) I ciechi, storpi,
invalidi, vecchi, mancanti di ogni assistenza;
F) I giornalieri, operai,
artieri, trafficanti, contadini decaduti che per lunga malattia, o
per altra disgrazia non siano in grado di procacciare a se ed alle
loro famiglie il necessario sostentamento;
G) Coloro che vengono a
mancare del bisognevole nei casi di incendio, inondazione, terremoto,
epidemia, od altra calamità nei primi giorni della sventura;
H) Quelli che senza aver
l'una o l'altra delle qualificazioni precedenti, si trovino in istato di
miseria comprovata, e pubblicamente notoria purché senza colpa o
delitto.
ART. 25°
In ogni caso qualunque erogazione
di beneficenza, e distribuzione di soccorsi, sussidi, elemosine ecc.
dovrà essere sempre comprovata.
E' però la Congregazione è
obbligata a giustificarla presso la Deputazione Provinciale col
presentarli annualmente l'unico dei beneficati, debitamente omologato
dal sindaco ed accompagnato dalle rispettive ricevute firmate dai
beneficati istessi, o da due testimoni, se quelli non sappiano o non
possono scrivere.
In mancanza di queste
giustificazioni, ogni elargizione sarà a carico personale dei componenti
la Congregazione.
ART. 26°
Se
i soccorsi o sussidi consistono in doti a povere zitelle, il pagamento
non avrà effetto che dopo la presentazione del certificato
dell'Ufficiale dello stato civile, che né attesti il celebrato
matrimonio.
ART. 27°
Se consistono in medicinali, si
baderà fra l'altro, che le ordinazioni, salvo il caso di urgenza, si
facciano sopra ricette a stampa, o in iscritto (secondo un modulo da
adottarsi) firmate dal medico, e ordinate dal presidente, e che
porteranno la indicazione del nome e cognome, del povero, della
malattia, del giorno mese ed anno, e della farmacia somministratrice.
A tale scopo la Congregazione di
carità, stipulerà un contratto con uno dei farmacisti del luogo, onde
fornisca i medicinali a prezzi fissi e determinati.
ART. 28°
Se consistono in qualsiasi altra maniera di carità vale sempre lo
stesso precetto, cioè che dovrà la Congregazione (affine di causare
arbitri, parzialità, doglianze) adottare regole fisse di erogazione, da
approvarsi e determinarsi nella guisa accennata al paragrafo
22
dello art. 25°
Nel servizio della Congregazione
sono stabiliti i seguenti impiegati:
Un
Segretario
Un Tesoriere
i quali presteranno servizio anche
nell'interesse delle Opere Pie speciali, se queste non richiederanno
impiegati distinti.
ART. 30°
Il numero e lo stipendio degli
impiegati non potranno essere riconosciuti senza l'approvazione
dell'Autorità Tutoria.
ART. 31°
E' vietato concedere ad essi pensione o qualunque specie di
gratificazione, dovendo lo stipendio tener loro una di sufficiente
ricompensa, trattandosi del denaro del povero.
ART. 32°
Le
funzioni di segretariato possono venire disimpegnate da un componente
della Congregazione di Carità, osservato in tal caso il disposto
dell'art. 23°.
ART. 33°
Le incombenze ed attribuzioni
speciali degli impiegati sono determinati nel regolamento di
amministrazione e di servizio interno.